Con DPR del 2/11/1976 la pregiata produzione vitivinicola salentina acquisisce ulteriore rilevanza grazie al riconoscimento della Denominazione d’Origine Controllata (D.O.C.) dei vini “Copertino”.  
Con tale designazione si intendono” i nomi  geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione-usati per designare vini che ne sono originari le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente …” (art. 1 DPR 930). La denominazione di origine controllata “Copertino” è riservata ai vini rosso e rosato che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
I vini “Copertino” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro. Possono concorrere alle produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.la presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e  Monteroni ed in parte i territori comunali di:”Galatina e Lequile”.
I viticoltori, i cui terreni vitati sono ubicati entro la zona definita dell’area di produzione delle uve della D.O.C., possono presentare la denuncia dei propri vigneti che ritengono essere idonei  per la produzione qualificata D.O.C. E’ facoltà dell’operatore vitivinicolo di esercitare tale diritto.
La denuncia dei vigneti deve essere presentata al Municipio del Comune in cui si trovano i terreni vitati dell’azienda. In tale comunicazione va presentata, inoltre, la superficie totale dell’azienda, la superficie dei vigneti da abilitare alla produzione D.O.C., l’ubicazione di ogni appezzamento, le generalità del proprietario, la giacitura dei terreni, l’entità della superficie, l’indicazione del vitigno, il numero di viti per ogni vitigno, l’anno di impianto. La denuncia viene inoltrata agli Organi Tecnici della Regione che dispongono ad eseguire un controllo affinché venga accertata la veridicità di essa e, soprattutto, verificato se le qualità specifiche dei vigneti da registrare trovano riscontro a ciò che il disciplinare di produzione della D.O.C in causa stabilisce .
Una volta verificata la conformità della denuncia dei vigneti, la  stessa viene trasmessa alla competente Camera di Commercio per l’iscrizione all’Albo dei Vigneti. Quest’ultimo costituisce  un documento, su base provinciale e rappresenta la sommatoria di tutti i terreni vitati abilitati alla produzione di una determinata D.O.C.
E’ evidente, perciò, allo stato attuale, anche in virtù delle revisioni del disciplinare con Decreto del maggio 2002 che regola i controlli sulle zone di produzione D.O.C l’esigenza di promuovere forme di associazionismo e di tutela, come per esempio un Consorzio tra produttori che effettui i controlli tra gli aderenti o di avviare un concreto itinerario verso un turismo eno-gastronomico in collaborazione con gli enti competenti.
Per tale motivo appare importante  per gli operatori interessati del settore viticolo esercitare tale diritto e denunciare il proprio vigneto alla D.O.C. di appartenenza come opportunità da non abbandonare. È questo un modo per  riconsiderare i vigneti, recuperare le attività produttive con modelli di assistenza tecnica, esami e valutazioni periodiche sulla produzione realizzata  con le nobili finalità di conseguire ancora un buon valore qualitativo che da sempre caratterizza la fertile terra salentina.

Mimmo Ciccarese